LE NOVITA’ DELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L’ANNO 2025

 

Modello 730 2026 e modello Redditi PF 2026

 

Con la pubblicazione della bozza del modello 730/2026 sul portale dell’Agenzia Entrate si apre la nuova stagione della dichiarazione dei redditi, che sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2026 per visualizzare la propria dichiarazione precompilata dell’anno 2025, con la possibilità di trasmetterla dal 20 maggio 2026. Come di consueto, la dichiarazione precompilata riguarda sia il Modello 730 che il Modello Redditi PF, ma solo per alcune categorie di contribuenti.

 

La scadenza per la trasmissione del Modello 730/2026 resta fissata al 30 settembre, mentre per il modello Redditi 2026 il termine può arrivare fino al 2 novembre 2026, essendo il 31 ottobre festivo.

 

Novità per oneri e tassazione

Il 730/2026 presenta alcune novità importanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che modificano le detrazioni fiscali e introducono nuove agevolazioni. Le novità riguardano:

• Scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;

• Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi della Legge n. 104.

• Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente.

• Modifica delle detrazioni spettanti per altri familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

• Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.

• Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sostitutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi.

• Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.

• Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro.

• Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo.

• Ulteriore detrazione: per l’anno 2025 è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro, ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda.

• Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30% del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente.

• Esenzione per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a canoni su fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

• Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare.

• Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025 è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

• Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di riqualificazione edilizia, di risparmio energetico e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36%. La percentuale è elevata al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

• Detrazioni bonus mobili: il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro.

• Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro.

• Detrazione superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 65%.

• Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. E’ prevista, inoltre, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data.

• Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale di rivalutare il costo o valore di acquisto per i terreni o le partecipazioni possedute al 1° gennaio di ciascun anno, tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18%, da parte di persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione.

 

Detrazioni con pagamenti tracciati

Si ricorda che, a partire dal periodo d’imposta 2020, vanno indicate solo le spese e gli oneri pagati con sistemi tracciabili. Occorre, dunque, che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili. Fanno eccezione le spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale, che possono essere detratte anche se pagate in contanti.

Il contribuente dovrà dimostrare la tracciabilità del pagamento mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

 

Modello precompilato

Possono utilizzare la dichiarazione precompilata i lavoratori dipendenti e assimilati e i pensionati, ovvero coloro i quali hanno i requisiti per presentare il Mod. 730. A partire dal 30 aprile di ciascun anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione on line la dichiarazione precompilata.

Il contribuente può accettarla così com’è oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni. Il cittadino può accedere alla propria dichiarazione direttamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, può delegare il proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale), un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.

Le principali modalità di accesso al 730 precompilato sono:

- Fisconline: previa registrazione al sito delle Entrate, occorre inserire il codice fiscale, la password, il codice Pin e poi cliccare su «Accedi».

- pin Inps: nella pagina riservata agli utenti dei servizi online dell’Inps va inserito il codice fiscale e il Pin dispositivo dell’Inps; poi va selezionato il pulsante «Accedi».

- SPID sistema pubblico di identità digitale: chi ha già un’identità digitale Spid può utilizzare le credenziali del gestore e l’accesso alla dichiarazione precompilata avviene dalla pagina di login del sito delle Entrate.

In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.) non vengono sottoposti al controllo documentale.

Il contribuente, in ogni caso, è libero di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il Mod. 730 o il modello Redditi PF.

 

Il calendario del modello 730/2026

Sotto un profilo temporale, le date da tenere d’occhio sono le seguenti:

- entro il 16 marzo 2026 la consegna della Certificazione Unica da parte del sostituto d’imposta;

- dal 30 aprile 2026 il nuovo modello 730/2026 sarà a disposizione, direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate;

- dal 15 giugno al 15 settembre 2026 la consegna delle dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista, col prospetto di liquidazione (modello 730-3);

- il 30 settembre 2026 termine ultimo per la presentazione del modello 730, sia nella forma precompilata che ordinaria, direttamente all’Agenzia delle Entrate, tramite sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato;

- il 25 ottobre 2026 termine per la presentazione del modello 730 integrativo, nel caso in cui il contribuente si accorga di errori o omissioni che comportano un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata rispetto a quanto dichiarato.

 

Novità sulle detrazioni Irpef del 2025

L’art. 16-ter del Tuir, introdotto dalla legge di Bilancio 2025, ha riordinato la disciplina delle detrazioni, per gli interventi sostenuti a decorrere dal 2025, dato che la detrazione ai fini Irpef non potrà oltrepassare un determinato massimale, il cui importo dovrà essere calcolato facendo riferimento a due specifici indicatori:

- un valore fisso predeterminato sulla base del reddito complessivo dichiarato;

- un coefficiente parametrato alla situazione familiare del contribuente.

Il primo indicatore viene definito in base al reddito complessivo dichiarato, individuando due specifiche classi:

-          14mila euro per i soggetti con reddito compreso tra 75.001 e 100mila euro;

-          8mila euro per coloro che realizzano un reddito superiore a 100mila euro.

Il secondo fa riferimento al numero dei figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente. Il coefficiente, infatti, sarà pari a:

-          0,50 se nel nucleo familiare non vi sono figli fiscalmente a carico;

-          0,70 se ve ne è uno;

-          0,85 se ve ne sono due;

-          1 se ve ne sono più di due o se ve ne è almeno uno con disabilità.

L’importo massimo delle spese ammesse in detrazione, quindi, dovrà essere determinato moltiplicando il valore del primo indicatore con il predetto coefficiente.

La nuova disciplina introduce una sorta di “tagliola” nel computo delle spese fiscali eleggibili ai fini delle detrazioni, meccanismo che interviene soltanto qualora il contribuente abbia maturato il diritto a detrarre oneri di ammontare superiore a quello determinato applicando i criteri del nuovo articolo 16-ter. In caso contrario nulla cambia rispetto alle regole oggi vigenti.

Per coloro che conseguono redditi compresi tra 120.001 e 240.000 euro, va considerato il meccanismo previsto dal co. 3-bis dell’art. 15 del Tuir, norma che prevede che l’ammontare delle detrazioni venga progressivamente ridotto al crescere del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di 240mila euro. Tali contribuenti, ai fini della determinazione delle detrazioni scomputabili dall’imposta, dovranno applicare entrambe le disposizioni.

 

 

10/02/2026

 

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